Convenzione urbanistica per realizzare la sede di una banca con uso gratuito di una sala polivalente al Comune
Nel 1994 una banca ha ottenuto dal Comune una concessione edilizia per la realizzazione di un centro direzionale e l'art. 11 della convenzione prevede la concessione al Comune “in uso gratuito” la sala polivalente “per un massimo di 30 giorni all’anno”.
E' sorta una controversia sul concetto di "uso gratuito", in quanto la banca riteneva che la gratuità non comprendesse le spese di gestione della sala: secondo la banca, la gratuità prevista dalla convenzione dovrebbe intendersi limitata all’assenza di un canone o di altra forma di corrispettivo per l’utilizzo della sala e non anche all’assunzione delle spese connesse all’utilizzo della struttura.
Nel merito, la banca ha altresì qualificato la clausola di cui all’art. 11 come una mera obbligazione personale di natura contrattuale e non come vincolo di uso pubblico né opera di urbanizzazione, con conseguente applicazione dei principi generali del diritto dei contratti, inclusi quelli relativi alla perpetuità del vincolo, alla scadenza della convenzione e all’eccessiva onerosità sopravvenuta; ha dedotto la nullità della clausola per violazione del divieto divincoli obbligatori perpetui, in subordine ha sostenuto che l’obbligo dovesse ritenersi limitato alla durata decennale della convenzione ovvero che, comunque, dovesse riconoscersi la possibilità di recesso; ha eccepito la violazione dei principi di buona fede e correttezza, in ragione del sopravvenuto squilibrio economico derivante dall’aumento dei costi digestione della struttura, nonché la perdita di efficacia della convenzione per decorso del termine decennale.
Il TAR ha respinto le censure della banca e chiarito la natura giuridica delle clausole che prevedono questo tipo di prestazioni a favore del Comune.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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