La SCIA edilizia presentata laddove servirebbe un PdC (o una SCIA alternativa)
Il Consiglio di Stato ha affermato che la SCIA presentata per un intervento edilizio sottratto al suo ambito applicativo, perché subordinato al permesso di costruire (PdC), ovvero alla SCIA alternativa al PdC ex art. 23 d.P.R. 380/2001, è radicalmente inidonea a produrre gli effetti tipici dell’istituto. Ne consegue che il relativo intervento deve considerarsi eseguito in assenza di titolo edilizio, senza che possano trovare applicazione il regime di consolidamento della posizione del segnalante, i termini previsti per l’esercizio dei poteri inibitori o la disciplina dell’annullamento d'ufficio di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato

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