L’atto di integrazione del contraddittorio nel giudizio amministrativo

14 Set 2026
14 Settembre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nel processo amministrativo, l’atto di integrazione del contraddittorio, oltre a dover essere notificato nel termine fissato dal giudice, deve essere depositato entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione, ai sensi dell’art. 45, co. 1 c.p.a. La violazione di tale termine comporta l’improcedibilità del ricorso o dell’impugnazione ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c e 49, co. 3 c.p.a., norme applicabili anche al giudizio di appello, in forza del rinvio interno di cui all’art. 38 c.p.a.

Nel caso di specie, l’appellante non aveva neanche proceduto al deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio avvenuto distintamente nei confronti di due controinteressati, ma solo al deposito delle relate.

L’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio deve indicare il termine per la notificazione, ai sensi dell’art. 49, co. 3 c.p.a., ma non anche (o non necessariamente) quello per il deposito, essendo quest’ultimo fissato direttamente dalla legge (art. 45, co. 1 c.p.a.).

La rimessione in termini per errore scusabile, quale istituto di carattere eccezionale, non è ammessa in presenza di disposizioni processuali chiare che stabiliscono termini perentori, quando l’inosservanza sia imputabile alla parte; essa richiede oggettive incertezze normative o giurisprudenziali, ovvero impedimenti non imputabili alla parte. Diversamente, lungi dal rafforzarsi l’effettività della tutela giurisdizionale, si arrecherebbe un grave vulnus al pari ordinato principio di parità delle parti, relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge.

Post di Alberto Antico – avvocato

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