L’obbligo di provvedere, ma anche di procedere, in capo alla P.A.
Il TAR Catania ha affermato che l’obbligo di provvedere previsto dall’art. 2, co. 1 l. 241/1990 non si esaurisce nel dovere di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento, ma si estende anche alla fase di avvio e prosecuzione dello stesso, sicché tale obbligo grava, con autonomia, anche sulla P.A. cui sia rimesso un segmento endoprocedimentale, pur quando la decisione finale sia riservata ad altra autorità. Ne consegue che l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 31 c.p.a. è esperibile anche nei confronti della P.A. titolare del solo segmento endoprocedimentale, a prescindere dalla competenza di un’altra autorità sulla decisione finale.
Nel caso di specie, anche se le richieste di aggiornamento del PAI dovevano essere decise dall’Autorità di bacino, le norme tecniche prevedevano un obbligo in capo al Comune di avviarne il relativo iter.
Post di Alberto Antico – avvocato

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