L’accesso civico generalizzato nei confronti di soggetti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’accesso civico generalizzato trova applicazione anche nei confronti dei soggetti di diritto privato, limitatamente alle attività di pubblico interesse, dunque anche agli atti disciplinati dal diritto privato, purché espressivi di attività di cura concreta di interessi della collettività. Tra questi rientrano anche quelli aventi natura organizzativa, quando risultino strumentali all’esercizio di funzioni pubblicistiche. Ne consegue che gli atti relativi alla selezione di figure dirigenziali apicali (nel caso di specie, il direttore dell’Avvocatura della Croce rossa italiana), destinate a incidere sulla qualità del servizio reso dall’ente, sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 2-bis d.lgs. 33/2013.
Post di Alberto Antico – avvocato

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