Giudizio amministrativo in materia di accesso agli atti: non vale il divieto di integrazione postuma della motivazione?
Il Consiglio di Stato ha affermato che nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza del diritto di accesso e non la sola legittimità del provvedimento di diniego. Ne consegue che la P.A. può dedurre in giudizio ragioni ostative ulteriori rispetto a quelle indicate nel provvedimento impugnato e il giudice può negare l’accesso anche per motivi diversi da quelli posti a fondamento del diniego, ove ritenga insussistenti i presupposti sostanziali del diritto azionato.
L’inesistenza del documento specificamente indicato nell’istanza di accesso non esclude il diritto di ostensione, quando l’interesse conoscitivo possa essere soddisfatto mediante altri atti esistenti che documentino il medesimo risultato amministrativo.
Post di Alberto Antico – avvocato

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!