Il diritto di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicatario
Il TAR Reggio Calabria ha affermato che il concorrente ha diritto di accedere all’offerta tecnica dell’aggiudicatario, quando la relativa documentazione sia necessaria per la tutela di un proprio interesse giuridicamente rilevante, senza dover dimostrare l’indispensabilità dei documenti ai fini della proposizione di specifici motivi di ricorso. Ai fini dell’esclusione dall’accesso delle informazioni concernenti segreti tecnici o commerciali ovvero contenuti altamente tecnologici, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 36/2023, non è sufficiente l’esistenza di un accordo di riservatezza stipulato tra l’aggiudicatario e il produttore, essendo invece necessario che la stazione appaltante svolga un’autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti e motivi specificamente le ragioni dell’eventuale oscuramento.
Post di Alberto Antico – avvocato

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