La manifesta infondatezza edilizia dell’istanza di sanatoria di un abuso edilizio in zona di vincolo paesaggistico
Nel caso di specie, di fronte a un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 dove risultavano violate le normative inerenti all’urbanistica, al paesaggio e alla tutela idrogeologica, il privato lamentava che il Comune avrebbe dichiarato l’improcedibilità della conferenza di servizi senza attendere la determinazione della Soprintendenza competente in materia di tutela paesaggistica.
Il TAR Veneto ha respinto la censura.
Il Comune esercitava correttamente il potere-dovere di concludere anticipatamente il procedimento, ai sensi dell’art. 2, co. 1 l. 241/1990, dopo aver constatato la manifesta inammissibilità della domanda presentata.
La norma citata costituisce un principio generale dell’attività amministrativa, applicabile anche alla conferenza di servizi, imponendo alla P.A. il dovere di non lasciare gli interessati in una perdurante incertezza sull’esito del procedimento, anche a fronte di istanze infondate o inammissibili.
Peraltro, il diniego di sanatoria, sia sotto il profilo edilizio che paesaggistico, è un atto dovuto e vincolato allorché venga accertata l’insussistenza dei presupposti di legge per il suo rilascio.
Post di Alberto Antico – avvocato

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