Opere soggette a SCIA o ad attività edilizia libera e vincolo paesaggistico
Una sentenza del TAR Marche ricorda che, ove gli illeciti edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l'alterazione dell'aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera SCIA, l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesaggistica.
L'art. 27 D.P.R. 380/2001 non distingue tra opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe necessaria la semplice SCIA, imponendo l’adozione del provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo.
Il TAR aggiunge che l’autorizzazione paesaggistica è necessaria anche qualora le opere siano qualificabili di
edilizia libera.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Immagino si intenda dire che, in caso di demolizione, non si debba adottare un’ordinanza richiamando l’art. 27, considerato che vi sono sentenze di segno contrario che individuano come unica possibilità il ricorso all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
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