Permesso di costruire in sanatoria e condominio

21 Ott 2026
21 Ottobre 2026

Il Comune, prima di rilasciare un permesso di costruire o un permesso di costruire in sanatoria, deve verificare che il richiedente sia proprietario dell’immobile oppure disponga di un titolo sufficiente per richiederlo.

Questo obbligo non impone però all’amministrazione di svolgere una complessa ricostruzione di tutti i rapporti civilistici relativi all’immobile o di dirimere le controversie tra proprietari.

Il controllo comunale deve essere svolto secondo criteri di ragionevolezza e sulla base degli elementi disponibili nel procedimento. L’amministrazione deve accertare la legittimazione del richiedente, ma non è tenuta a ricercare d’ufficio ogni possibile elemento limitativo, preclusivo o estintivo del titolo di disponibilità allegato.

Il permesso di costruire è infatti un titolo amministrativo che regola il rapporto tra il Comune e il richiedente sul piano della conformità urbanistico-edilizia. Esso non attribuisce diritti reali e non pregiudica i diritti dei terzi, i quali restano tutelabili davanti al giudice ordinario.

La clausola di salvezza dei diritti dei terzi non esonera, tuttavia, il Comune da ogni verifica. Quando la carenza di legittimazione risulti evidente dagli atti o quando emergano contestazioni concrete e attendibili sulla disponibilità dell’immobile, l’amministrazione deve svolgere gli approfondimenti necessari e può negare il titolo se il richiedente non dimostri un diritto idoneo a eseguire l’intervento.

Nel caso esaminato, il Comune aveva acquisito il regolamento del super-condominio e una dichiarazione del legale della richiedente. Da tali elementi risultava che il corpo C costituiva un condominio parziale autonomo e che la controinteressata era proprietaria di 20 dei 24 appartamenti, con oltre l’80% dei millesimi relativi al corpo di fabbrica.

Il TAR ha ritenuto tali circostanze indicative del possesso di un titolo di disponibilità sufficiente per chiedere la sanatoria della facciata condominiale, senza che fosse esigibile un’indagine comunale ulteriore sui rapporti interni tra condomini.

In verità dalla sentenza non si capisce bene perchè il TAR non abbia ritenuto necessario il consenso dei proprietari di tutti e 24 gli appartamenti e abbia ritenuto sufficiente la richiesta proveniente dalla maggioranza.

Post di Dario Meneguzzo – avvocato

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