Permesso di costruire in sanatoria e partecipazione procedimentale degli altri condomini
Il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria non impone, in via generale, al Comune di comunicare l’avvio del procedimento al condominio o ai singoli condomini.
L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 della legge n. 241/1990 riguarda i destinatari diretti del provvedimento e i soggetti che, per legge, devono partecipare al procedimento. Può inoltre riguardare soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali il provvedimento possa arrecare un pregiudizio, ma non si estende automaticamente a tutti coloro che vantino un interesse privatistico sull’immobile.
Nel procedimento edilizio, il destinatario del permesso è il soggetto che ha presentato l’istanza. Il condominio e i singoli condomini non sono, per il solo fatto di essere proprietari di altre unità o di parti comuni, destinatari del titolo edilizio rilasciato al singolo proprietario.
Le eventuali lesioni della facciata, del decoro architettonico o di altri diritti condominiali possono essere fatte valere nelle sedi proprie, senza che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento determini automaticamente l’illegittimità del permesso.
La partecipazione può assumere rilievo quando il condominio o il singolo condomino siano stati formalmente coinvolti nel procedimento, abbiano presentato un esposto specifico e l’amministrazione abbia fondato il provvedimento proprio su contestazioni documentate e direttamente riferibili alla posizione del soggetto. Nel caso deciso dal TAR Marche, tuttavia, tali circostanze non risultavano idonee a trasformare il condominio o i singoli condomini in destinatari necessari della comunicazione di avvio.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato

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