Impianti fotovoltaici: parere della Soprintendenza e valutazione autonoma del Comune
Il parere negativo della Soprintendenza non esonera l’amministrazione procedente dal valutare il progetto e dal ponderare gli interessi coinvolti. Il TAR ha annullato il diniego perché, nella vicenda, il Comune aveva considerato il parere come vincolante e lo aveva recepito senza un autonomo esame della PAS. TAR Lazio - Roma, Sez. III, sentenza n. 4581 del 2026
Attualità: il d.lgs. 190/2024 ha riordinato il procedimento. Per gli interventi di cui agli allegati A e B che ricadono in aree idonee, l’art. 11-quater prevede che l’autorità paesaggistica si esprima con parere obbligatorio e non vincolante; la regola si applica se l’impianto ricade interamente in area idonea. Per la PAS, l’art. 8 richiede inoltre che il dissenso in conferenza sia congruamente motivato e indichi in concreto le ragioni ostative riferite al caso. L’autonomia della valutazione non significa, tuttavia, che il Comune debba necessariamente discostarsi dal parere: il Consiglio di Stato ha riconosciuto che può aderirvi quando le ragioni siano specifiche e coerenti con gli altri elementi istruttori. Art. 11-quater d.lgs. 190/2024 Art. 8 d.lgs. 190/2024 Consiglio di Stato, sentenza n. 7055 del 2026
Post di Dario Meneguzzo – avvocato

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