Cambio d’uso di singole unità immobiliari e di interi fabbricati
Il Consiglio di Stato ha affermato che le prescrizioni agevolative in tema di mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante tra categorie funzionali diverse e non omogenee (mutamento verticale), introdotte dall’art. 23-ter d.P.R. 380/2001 dalla cd. riforma Salva casa, si applicano ai soli mutamenti concernenti singole unità immobiliari e non alle opere riguardanti interi fabbricati, per le quali le agevolazioni restano limitate ai mutamenti interni alla medesima categoria funzionale (mutamento orizzontale).
Post di Alberto Antico – avvocato

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