Se la sovvenzione è indebita, non serve una specifica motivazione per annullare in autotutela
Il T.A.R. Trento si occupa dei requisiti che devono sussistere per annullare in autotutela, ex art. 21 nonies della L. n. 24171990, un provvedimento amministrativo di concessione di sovvenzioni pubbliche. Il Collegio ricorda che l’annullamento d’ufficio non può essere giustificato dal mero rispristino della legalità; tuttavia tale regola non si applica ove c’è un’erogazione indebita di elargizioni pubbliche.
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