Acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo, dopo la cd. riforma Salva casa
Il TAR Salerno ha affermato che l’art. 31, co. 5 d.P.R. 380/2001, come modificato dalla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024), prevede la possibilità per il Comune di vendere l’opera abusiva non demolita e l’area di sedime, acquisite al patrimonio del Comune, se l’opera non contrasta con importanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, non occorrendo la sdemanializzazione del bene. Al verificarsi ipso iure dell’effetto traslativo della proprietà, segue, sul piano del processo amministrativo, l’ulteriore conseguenza che il privato non è legittimato a proporre azioni intese alla conservazione e tutela del bene non più di sua proprietà, denunciando l’illegittimità dell’ordinanza di sgombero.
Post di Alberto Antico – avvocato
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