Come va applicata la sanzione ex art. 34 del D.P.R. n. 380/2001?
Il T.A.R. Veneto, dopo aver ricordato i noti principi che regolano la repressione degli abusi edilizi, sostiene che la c.d. fiscalizzazione dell’abuso prevista dall’art.34 del D.P.R. n. 380/2001 debba essere applicata considerando il valore attuale dell’immobile ovvero attualizzando la sanzione al momento di erogazione della stessa a prescindere dalla data di commissione dell’abuso.
Ricordiamo che questa decisione, se da un lato, si allinea alla giurisprudenza pregressa del T.A.R. Veneto, dall’altro lato, si pone in contrasto con parte della giurisprudenza che ancora l’applicazione dell’art. 34 alla data di commissione dell’abuso.
Si veda in senso contrario in questo sito il post "Il calcolo della sanzione prevista dall’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001", pubblicato il 9 agosto 2017.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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noi – intendo il comune di spinea – abbiamo sempre calcolato la sanzione ai sensi art. 34 sulla base del valore all’atto della determinazione della sanzione, allineandoci alla prevalente giurisprudenza; va comunque segnalato che l'”età” dell’abuso ha effetti significativi sul conteggio del valore di riferimento per il calcolo della sanzione in quanto, sul valore di riferimento da conteggiarsi alla data di emissione della sanzione, si applicano le riduzioni derivanti dalla vetustà, parametro quindi che consente di ridurre – in valore direttamente proporzionale all’età in cui è stato commesso l’abuso – il valore di riferimento.
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