Diritto di accesso sugli esposti alla P.A.
Il TAR Piemonte afferma che gli esposti non rientrano tra gli atti ostensibili mediante accesso: in particolare, poiché l’art. 22 l. n. 241/1990 richiede un interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione del singolo documento, che nel caso degli esposti non sussiste (in quanto fungono da atti di impulso, cui segue l’istruttoria amministrativa vera e propria: si pongono quindi al di fuori del procedimento).
Aggiunge anche il G.A. che, ai sensi della disciplina regolamentare adottata in vigenza della precedente formulazione dell’art. 24, co. 4, e mai successivamente modificata (il relativo d.m. veniva fatto salvo in via transitoria dal Regolamento per l’accesso del 2006), gli esposti risulterebbero essere esclusi tout court dall’accesso agli atti. Questo, secondo il TAR, costituirebbe il miglior bilanciamento tra tutela della riservatezza del segnalante e i principi di responsabilità e trasparenza dell’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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