Natura precaria degli interventi edilizi
Il TAR Veneto ricorda che l’installazione di un palancolato in metallo (è una barriera infissa nel terreno) di quasi 150 m di lunghezza, realizzato quattro anni prima e mai rimosso, rappresenta una stabile modificazione del territorio, e che quindi non può certamente essere definito un’opera precaria. È richiesto pertanto un titolo edilizio e, se si inserisce in un’area sottoposta a vincolo, anche il parere dell’Autorità preposta alla sua tutela.
Peraltro, afferma ancora il TAR, è inconferente la presunta necessità dell’installazione dell’opera al fine di preservare il fondo, in quanto – nel caso di specie – nulla impediva la presentazione di un diverso progetto, più compatibile a livello urbanistico-edilizio e ambientale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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