Il potere di autotutela della P.A. in materia di abusi edilizi non è un dovere
Il Consiglio di Stato ha affermato l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a., con cui si solleciti l’esercizio del potere di autotutela: la P.A. non è tenuta a pronunciarsi sulle istanze di autotutela del privato, né ad avviare il corrispondente procedimento, poiché tale iniziativa rientra nell’incoercibile discrezionalità amministrativa; parimenti inammissibile è l’impugnativa avverso l’espresso diniego di autotutela, non essendo il privato titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, idonea a radicare un obbligo di provvedere.
L’obbligo per la P.A. di pronunciarsi ex art. 2 l. 241/1990 presuppone una specifica disposizione normativa impositiva, ovvero un obbligo univocamente ricavabile dal sistema. L’avvio del procedimento di autotutela ha natura discrezionale nell’an, in quanto il ritorno su affari già definiti incontra le esigenze di certezza dei rapporti amministrativi e di stabilità dell’interesse pubblico. Vi ostano altresì ragioni di doverosa salvaguardia delle energie processuali, risorsa strutturalmente scarsa.
Peraltro, l’azione avverso il silenzio-inadempimento è inammissibile, allorché il privato faccia valere un motivo di gravame che, ove accolto, dimostrerebbe l’illegittimità della sua situazione giuridica soggettiva.
Il potere inesauribile di vigilanza sul territorio, attribuito ai Comuni dall’art. 27 d.P.R. 380/2001, consente di verificare in ogni momento la correttezza dei titoli edilizi, ma non di caducarli al di fuori dei presupposti di cui all’art. 21-novies l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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