In materia di abusi edilizi, il legittimo affidamento del proprietario deve essere valorizzato
Nel caso di specie l’originario proprietario, che voleva realizzare un albergo negli anni ‘60, otteneva un’autorizzazione paesaggistica nel marzo 1963 e due licenze di costruzione dal Comune nel maggio 1963 e nel marzo 1969.
Successivamente il privato chiedeva ed otteneva di modificare la tipologia di edificio da realizzare e il Comune rilasciava una licenza nell’agosto 1969 per la realizzazione di un edificio residenziale, poi effettivamente realizzato.
In quest’ultima licenza di costruzione, le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza nel marzo ’63 non erano ribadite.
Nel marzo 2023 – dopo che si erano succeduti diversi proprietari degli appartamenti residenziali – il Comune reinterpretava i titoli edilizi dell’epoca, affermando che il privato avrebbe dovuto rispettare le altezze fissate dall’autorizzazione paesaggistica anche nel realizzare l’edificio residenziale e, pertanto, ordinava di abbassare quest’ultimo di 75 cm (cosa che avrebbe reso inesistente, a fini abitativi, l’ultimo piano).
Il TAR Veneto ha annullato l’ordinanza del Comune, in nome del principio euro-unitario di tutela del legittimo affidamento dei proprietari attuali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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