La lottizzazione abusiva materiale

08 Set 2026
8 Settembre 2026

Il TAR Palermo ha affermato che, per la configurazione della lottizzazione abusiva materiale, è necessario che la non esiguità delle opere realizzate determini un incremento del carico insediativo suscettibile di pregiudicare l’attività programmatoria del Comune e da ledere il bene giuridico tutelato dall’art. 30 d.P.R. 380/2001. Si esclude, sul piano oggettivo, la sussistenza di una lottizzazione abusiva materiale qualora concorrano le seguenti circostanze: l’insussistenza di un complesso insediativo unitario, per l’emersione di un modesto numero di edifici sparsi su una vasta area, ciascuno assistito da regolari titoli edilizi e pienamente compatibile con gli indici di zona; la modesta entità, la previa autorizzazione e la conformità alla destinazione del fondo delle opere di urbanizzazione contestate, che le rende inidonee a trasformare la zona in un insediamento urbanizzato.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Palermo n. 1404-2026

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