L’abusivismo edilizio: i poteri del giudice penale e del Comune
Il TAR Napoli ha affermato che il giudicato penale in materia di abusivismo edilizio non priva la P.A. del potere di provvedere sulla medesima questione edilizia mediante il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria. Tuttavia, qualora tale provvedimento venga ritenuto illegittimo dal giudice penale (nella specie, chiamato a pronunciarsi sull’istanza di revoca dell’ordine di demolizione) in sede di incidente di esecuzione, alla medesima P.A. non resta che procedere al ritiro in autotutela del titolo edilizio, anche oltre il termine ordinario di autotutela. Nel caso in cui la nota di illiceità dell’abuso commesso si appalesa in virtù di una esclusiva ed autonoma valutazione dei fatti compiuta dal giudice penale, residua uno spazio molto limitato per una eventuale (ulteriore e diversa) valutazione del Comune, il cui intervento finisce in sostanza con il presentarsi come a livello di leale collaborazione con l’Autorità giudiziaria rispetto ai poteri repressivi e sanzionatori già esercitati in maniera compiuta e definitiva dal giudice penale.
In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall’Autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato, essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività.
L’ordine di demolizione, conseguente alla pronuncia di una sentenza penale irrevocabile di condanna per illecito edilizio, costituisce espressione di un potere dispositivo autonomo attribuito dalla legge all’Autorità giudiziaria, il quale può eventualmente concorrere con quello omologo della P.A., onde è il pubblico ministero competente ad eseguirlo, mentre è il giudice dell’esecuzione che deve accertarne in sede di incidente la compatibilità con eventuali atti che siano stati emanati medio tempore dalla P.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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