L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’abuso edilizio non demolito
Il TAR Veneto ha affermato che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001, rappresenta una fattispecie sanzionatoria a formazione legale, che si perfeziona automaticamente per effetto dell’inutile decorso del termine assegnato per la demolizione. L’atto che il Comune adotta successivamente non costituisce il fondamento dell’effetto traslativo, ma ne rappresenta soltanto la presa d’atto formale, destinata a consentire l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari.
L’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e ricognitiva, priva di contenuto discrezionale, giacché l’effetto traslativo si produce ex lege. Tale atto è, dunque, vincolato nel contenuto e privo di margini valutativi: può essere sindacato in sede giurisdizionale solo per vizi formali propri (ad esempio, difetti di notificazione, erronea perimetrazione catastale, carenze di individuazione dell’area), ma non per rimettere in discussione l’ordine di demolizione ormai definitivo.
Le garanzie procedimentali, pur ineludibili, non incidono sulla natura vincolata della fattispecie, né consentono di rimettere in discussione l’effetto ablatorio, che si radica ipso iure al mancato adempimento.
Nel caso di specie, non costituiva un motivo di illegittimità della nota afferente all’acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente locale il fatto che essa non fosse stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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