L’ordinanza di rimessione in pristino ex art. 34 d.P.R. 380/2001
Il TAR Veneto ha affermato l’irrilevanza del tempo e della previa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, nonché della mancanza di colpa nell’abuso edilizio, ai fini della sanzione ripristinatoria ex art. 34 T.U. edilizia.
L’eventuale fiscalizzazione dell’abuso può essere decisa dal Comune solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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