Anche il direttore lavori può rispondere degli abusi edilizi
Il Consiglio di Stato ha affermato che il legislatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 33 d.P.R. 380/2001, ha configurato in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo, a suo carico, un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all’incarico, addebitandogli le conseguenze sanzionatorie dell’omesso controllo.
Nella fattispecie concreta, il direttore lavori non aveva dedotto in giudizio e provato alcun elemento atto a escludere la sua responsabilità, limitandosi ad addossarla genericamente al proprietario.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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