Slides, domande e risposte del convegno FIAIP sul Decreto salva casa
Pubblichiamo gli slides, le domande e le risposte relativi al Convegno su Salva Casa, stato legittimo, tolleranze e sanatorie del 10 ottobre 2024, ringraziando sentitamente i relatori per la gentile concessione.
Slides introduttive del dott. Roberto Travaglini sulle finalità della riforma:
Slides del dott. Roberto Travaglini sul cambio d'uso:
Travaglini-Cambio destinazione uso
Slides del notaio dott. Giovanni Rizzi sulla commerciabilità giuridica ed economica degli immobili:
Slides notaio Rizzi Salva Casa FIAIP.10ott
Slides dell'avvocato Stefano Bigolaro sulla sanatoria con opere e l'autorizzazione paesaggistica:
Slides del dott. Luigi Alfidi sulle tolleranze:
Quesiti e risposte a cura degli avvocati Matteo Acquasaliente e Alberto Antico:
Locandina Convegno:
È in arrivo il vademecum / interpretazione autentica del MIT sulle sanatorie e sanzioni sul salva casa… giudicate Voi
Cambio d’uso in centro storico (con opere), il Dl Casa non ha eliminato l’obbligo del titolo edilizio
I giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 42369/2024, hanno affermato che il Dpr 380, come modificato dal decreto legge n. 69/2024, non ha inciso sulle regole per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, con il passaggio da residenza ad affittacamere previa esecuzione di lavori senza permesso di costruire.
Nel caso di specie, il proprietario di una unità abitativa nel centro storico di un comune aveva promosso l’esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione volti a trasformare l’immobile residenziale in un bed & breakfast e casa vacanza.
Ma dopo una verifica dello stato del luogo si era scoperto che non era stato richiesto un titolo edilizio né per il cambio di destinazione d’uso, né per gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria e né era stata depositata alcuna documentazione prevista dalle norme sulle costruzioni in aree sismiche.
L’interessato, era stato condannato in prima istanza dal Tribunale di Napoli, e successivamente in appello presso la Corte locale. La Cassazione ha successivamente confermato il giudizio, respingendo la tesi difensiva.
L’interessato si era difeso affermando che gli articoli 10 e 23-ter del Dpr 80 (nella versione precedente alle novità introdotte dal Dl casa) “consentirebbero un cambio di destinazione d’uso, per una destinazione compatibile con quella iniziale, con una semplice Cila”.
Per dimostrare la compatibilità delle destinazioni d’uso residenziale e turistico-ricettiva la difesa aveva invocato la comune classificazione catastale dell’Agenzia delle Entrate.
Tala tesi era stata respinta poiché ritenuta fondata su “una distinzione strutturale, quella di albergo, esclusivamente destinato a ricezione, e appartamento, destinato ora all’abitazione ora alla ricezione, che non trova riscontro nella legislazione di riferimento, la quale è invece ispirata al criterio funzionale della destinazione d’uso”.
In merito a tale controversia, la Terza Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 42369/2024, ha affermato che il Dpr 380, come modificato dal decreto legge cosiddetto “Salva casa”, n. 69/2024, non ha inciso sulle regole per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito nel del centro storico, con il passaggio da residenza ad affittacamere (articolo 23-ter comma 1, lettere a) e a-bis)) previa esecuzione di lavori senza permesso di costruire.
È bene sottolineare, però, che il quadro normativo vigente all’epoca dei fatti era precedente alle novità edilizio-urbanistiche introdotte dal decreto legge n. 69/2024, in vigore dal 1° luglio scorso.
Infine, la Corte ha tuttavia chiarito che per quanto riguarda la fattispecie oggetto del giudizio le novità del decreto non hanno introdotto alcuna modifica rispetto al passato.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 20/11/2024
Autore: M.Fr.
Se per cortesia si poteva chiarire la risposta n. 25, il passaggio in cui si dice:
Ciò non significa che si deve verificare se, nel caso concreto, sussistano tutti i presupposti dell’art. 34-bis d.P.R. 380/2001, perché il rimando è al solo cd. effetto finale, non ai presupposti stessi delle tolleranze esecutive/costruttive.
Grazie
E’ interessante la risposta data dagli Avvocati alla domanda n. 43
domanda: Anche un immobile condonato, ad oggi, è legittimato ai sensi dell’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001?
Risposta: Anche se la legge non estende il cd. stato legittimo anche agli immobili condonati, è plausibile che anche un immobile condonato, allo stato attuale, sia ex se legittimato.
Se l’art. 34ter rientra nello stato legittimo pieno (ed è un condono), per coerenza la risposta mi appare corretta.
Per l’Avv. Bigolaro-
Sempre se la parte eventualmente da “fiscalizzare” contestuale alle opere da demolire, rientri nell’alveo della parziale difformità.
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