La revoca della procedura di gara di una concessione demaniale marittima
Il TAR Napoli ha affermato che non è nullo per violazione o elusione del giudicato il provvedimento con cui la P.A., dopo l’annullamento giurisdizionale della graduatoria di una procedura per il rilascio di concessioni demaniali marittime, revoca la procedura medesima per destinare il bene a un uso ritenuto più rispondente alla fruizione collettiva, trattandosi di riesercizio del potere amministrativo non consumato dal giudicato.
La violazione del giudicato ricorre quando la P.A. adotti un nuovo provvedimento che riproduca i vizi già accertati o contrasti con puntuali prescrizioni conformative della sentenza; l’elusione ricorre invece quando la P.A., pur conformandosi formalmente alla decisione, persegua nella sostanza il medesimo risultato già ritenuto illegittimo.
La revoca della procedura concessoria è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal G.A. nei soli limiti della manifesta illogicità, dell’irragionevolezza, del travisamento dei fatti o dell’evidente difetto di istruttoria, senza che la valutazione della P.A. possa essere sostituita da una diversa ponderazione degli interessi. Il rilascio e la permanenza della concessione non costituiscono un fine in sé, ma restano subordinati alla verifica della loro costante compatibilità con le esigenze pubbliche che insistono sul territorio. In tale prospettiva, l’interesse pubblico sotteso all’art. 36 cod.nav. (evitare che il bene sia sottratto all’uso generale se non nei limiti compatibili con le esigenze collettive) costituisce il parametro cui deve orientarsi l’azione amministrativa. Tra gli interessi valutabili dalla P.A. rientra la scelta di destinare il bene a una fruizione più aperta e vantaggiosa per la collettività, in luogo dell’utilizzazione particolare riservata al concessionario.
È legittima la revoca degli atti della procedura a evidenza pubblica per il rilascio di una concessione demaniale disposta prima dell’aggiudicazione definitiva, senza previa comunicazione di avvio del procedimento ai concorrenti, i quali sono titolari di mere aspettative e non di posizioni giuridiche consolidate.
Post di Alberto Antico – avvocato

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