Questioni processuali

30 Ott 2026
30 Ottobre 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il giudice amministrativo può prendere cognizione d’ufficio di un provvedimento giurisdizionale pubblicato sul sito istituzionale della giustizia amministrativa e tenerne conto ai fini della decisione, anche quando la parte lo abbia depositato tardivamente e la relativa produzione debba essere stralciata. La pubblicazione ufficiale del provvedimento ne consente la consultazione quale fonte di cognizione distinta dall’allegazione processuale della parte.
Il giudice dell’ottemperanza che sia stato relatore della sentenza della cui esecuzione si tratta non ha l’obbligo di astenersi, né tale circostanza integra, di per sé, una grave ragione di convenienza ai fini dell’astensione facoltativa, da valutarsi in concreto. Il rapporto tra giudizio di cognizione e successivo giudizio di ottemperanza non configura una successione tra diversi gradi del medesimo processo.
La sostituzione del relatore non viola il principio del giudice naturale precostituito per legge, che riguarda l’individuazione dell’ufficio giudiziario competente e non la designazione dei singoli componenti del collegio: non può, pertanto, essere accolta l’istanza di ostensione del provvedimento di sostituzione, proposta al solo fine di sindacarne le ragioni.

Post di Alberto Antico – avvocato

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