Sull’ordine di rimozione di un’imbarcazione

22 Set 2025
22 Settembre 2025

Il TAR Veneto ha rilevato che l’ordine di rimozione di un’imbarcazione non si può fondare:

- sugli artt. 36 e 73 Cod. Navigazione, in quanto l’ipotesi di rimozione di imbarcazioni sommerse è prescritta solamente nei confronti del proprietario, non verso chi sia titolare di diritti personali di godimento;

- sulla l. n. 366/1963, che riguarda manufatti eretti abusivamente ovvero materiali gettati volontariamente in laguna, ma non imbarcazioni affondate per cause naturali;

- sull’art. 2051 c.c., che non fonda alcun potere amministrativo in capo alla P.A. ma solamente un dovere di custodia in capo a qualsiasi soggetto (P.A. inclusa);

- il contratto di concessione tra Amministrazione e ricorrente, in quanto un atto tra privati non può fondare un potere amministrativo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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