Sull’ordine di rimozione di un’imbarcazione
Il TAR Veneto ha rilevato che l’ordine di rimozione di un’imbarcazione non si può fondare:
- sugli artt. 36 e 73 Cod. Navigazione, in quanto l’ipotesi di rimozione di imbarcazioni sommerse è prescritta solamente nei confronti del proprietario, non verso chi sia titolare di diritti personali di godimento;
- sulla l. n. 366/1963, che riguarda manufatti eretti abusivamente ovvero materiali gettati volontariamente in laguna, ma non imbarcazioni affondate per cause naturali;
- sull’art. 2051 c.c., che non fonda alcun potere amministrativo in capo alla P.A. ma solamente un dovere di custodia in capo a qualsiasi soggetto (P.A. inclusa);
- il contratto di concessione tra Amministrazione e ricorrente, in quanto un atto tra privati non può fondare un potere amministrativo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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