L’agibilità attesta anche l’assenza di abusi edilizi
Il T.A.R. Firenze aderisce a quella parte della giurisprudenza amministrativa che attribuisce un effetto cd. urbanistico-edilizio all’agibilità del fabbricato. A detta del Collegio, infatti, questa attestazione igienico-sanitaria può e deve essere resa solo se non sussistono abusi edilizi, dato che l’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 richiede che la stessa attesti anche la conformità dell’opera al progetto edilizio. Giova ricordare che altra parte della giurisprudenza, invece, tende a mantenere ben distinti e non comunicanti tra loro l’attestazione urbanistico-edilizia e quella igienico-sanitaria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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