Valore urbanistico-edilizio del certificato di agibilità-abitabilità
Il TAR Veneto ricorda che il rilascio del certificato di abitabilità (oggi agibilità) non comporta la sanatoria degli eventuali abusi edilizi riscontrati in sede di tale sopralluogo, avendo solamente la particolare funzione di accertare l’esistenza delle minime condizioni igienico-sanitarie per poter consentire la permanenza delle persone nell’immobile.
E', però, da valutare se sia cambiato qualcosa con la conversione in legge del decreto salva casa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Questa disposizione, art.34ter, c.4, L.105/2024, assume natura di sanatoria automatica o condono automatico, a costo zero, per il quale almeno il profilo edilizio verrebbe risolto per le irregolarità rientranti nella fattispecie”, restando invece esclusi quelle discordanze perseguibili dalle altre normative di settore, (sismica, paesaggistica, beni culturali, etc); Il c. 4 non risulta essere un particolare sottoinsieme delle varianti ante 77′, perché la sua stesura è dotato di autonomia rispetto all intero articolo
Il Rd del 1934, parlava già di conformita al progetto l abitabilità
Avvocato..ora addirittura rientra nella tolleranza la parziale difformità… Non è chiaro se il c.4 dell art.34ter, introdotto in fase di conversione, si applica per gli immobili ante 77′ o va esteso fino al 1994, dPR 425/94
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