Gli obblighi concernenti l’inquinamento di un fondo
Il TAR Veneto ha affermato che vanno distinte le tipologie di obblighi imposti dalla normativa di settore, segnatamente: a) gli obblighi di controllo e di manutenzione, gravanti su chi attualmente detiene o utilizza il bene; b) gli obblighi di intervento e di bonifica, gravanti sul proprietario.
Nel caso di specie, la P.A. spiccava un ordine di adozione di un piano di manutenzione e controllo nei confronti del socio accomandante di una s.a.s., che però non aveva mai rivestito ruoli di amministrazione o rappresentanza: tale ruolo, per definizione normativa (artt. 2313 ss. c.c.), è privo di poteri gestori e di rappresentanza verso i terzi. Per l’effetto, non risultavano illustrate le ragioni per cui l’accomandante doveva essere ritenuto possessore o detentore del fondo. Né l’aver accolto il pagamento delle indennità di occupazione di una società in qualità di erede, in un contesto esplicitamente transattivo e con declinatoria di responsabilità, può essere qualificato come riconoscimento di un’attuale occupazione del bene.
Post di Alberto Antico – avvocato

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