Possibilità di bonifica ex art. 239 T.U. Ambiente
Il TAR Veneto ricorda che le disposizioni in materia di messa in sicurezza e bonifica non sono applicabili alle ipotesi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, come espressamente dichiarato dall’art. 239, co. 2 T.U. Ambiente, al fine di evitare che la bonifica de qua diventi una para-sanatoria della discarica abusiva creatasi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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