Reati ambientali
La Corte di cassazione penale ha affermato, in tema di tutela dell’ambiente, che il delitto di omessa bonifica, previsto dall’art. 452-terdecies c.p., si differenzia dalla contravvenzione di inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all’art. 255, co. 3 d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente), in quanto il primo presuppone una condotta che abbia potenzialità inquinanti, mentre la seconda richiede l’abbandono dei rifiuti, in esso compreso anche il deposito incontrollato e l’immissione nelle acque, da cui non derivi un evento potenzialmente in grado di inquinare.
Post di Alberto Antico – avvocato
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