Impianti GPL e siti UNESCO
In data 14.08.2020 è entrato in vigore l’art. 95, co. 24 d.l. 104/2020, come convertito dalla l. 126/2020, che ha vietato il rilascio di concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l’esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall’UNESCO nonché l’avvio dell’esercizio degli impianti di stoccaggio GPL collocati nei suddetti siti.
Per l’effetto, il TAR Veneto ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso gli atti con cui il Comune accertava l’abusività di un varco d’accesso al deposito costiero di oli minerali e GPL all’interno del Porto di Chioggia, perché quel deposito non può più essere messo in funzione, cosicché il titolare ha perso ogni interesse anche alla sua sanatoria edilizia e paesaggistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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