Appalti pubblici verdi e conformità ai CAM
Il TAR Napoli ha affermato che la non conformità della legge di gara ai criteri ambientali minimi (CAM), di cui all’art. 57, co. 2 d.lgs. 36/2023, non integra una clausola immediatamente escludente, né impedisce la formulazione di un’offerta consapevole: la relativa illegittimità può essere fatta valere con l’impugnazione dell’aggiudicazione, ove il ricorrente deduca un interesse strumentale alla riedizione della gara. L’onere di immediata impugnazione del bando sussiste soltanto quando la violazione determini una lesività attuale, consistente nell’impossibilità di formulare un’offerta seria e meditata.
La legge di gara che contenga un rinvio al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, in materia di CAM, è legittima quando, complessivamente considerata, consenta l’individuazione al suo interno di concrete prescrizioni ambientali, sufficienti a garantire l’effettiva applicazione del principio di sostenibilità previsto dal codice dei contratti pubblici, anche per il tramite del meccanismo dell’eterointegrazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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