Come si depositano i file in formato video nel processo amministrativo?
Il TAR Brescia ha affermato che, con riferimento all’istanza di autorizzazione al deposito in giudizio di file in formato video, per caratteristiche tecniche o per dimensioni non depositabile mediante il sistema telematico nelle modalità ordinarie, tutta la documentazione presentata da una delle parti deve essere acquisita in giudizio e resa accessibile ai componenti del collegio e alle altre parti tramite la struttura informatica del processo amministrativo telematico (PAT). Detta documentazione è rimessa alla valutazione del giudice, che ne stabilirà la rilevanza ai fini della decisione.
L’elencazione dei formati ammissibili è contenuta nell’art. 12 dell’allegato 2 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, che descrive i vincoli tecnici relativi alle modalità di deposito informatico, ma non le condizioni di ammissibilità giuridica dei documenti, in quanto non possono esservi limitazioni al diritto di difesa. Il significato delle specifiche è quindi che i documenti creati o elaborati in formati diversi, o comunque incompatibili ai fini del deposito, devono essere preventivamente convertiti in uno dei formati accettati dal PAT.
Qualora vi siano ostacoli alla conversione o al deposito a cura delle parti, queste operazioni possono essere eseguite direttamente dalla segreteria del TAR, partendo dai supporti informatici consegnati dalle parti stesse, previa verifica dell’assenza di minacce informatiche. L’intervento della segreteria del TAR viene registrato nel PAT.
La parte può essere autorizzata a consegnare alla segreteria del TAR un supporto USB contenente i documenti sopra indicati. A sua volta, la segreteria del TAR provvederà a convertire i documenti, e a inserirli nel fascicolo del ricorso utilizzando uno dei formati utili per il PAT, in modo che siano accessibili ai componenti del collegio e a tutte le parti.
Post di Alberto Antico – avvocato

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