Certificazione inserita nella busta sbagliata della pubblica gara: quid iuris? Soccorso istruttorio?
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in relazione a una gara caratterizzata dall’inversione procedimentale, a fronte della previsione della lex specialis secondo cui la mancanza, nella busta contenente l’offerta tecnica, delle copie delle certificazioni possedute non avrebbe consentito l’attribuzione del punteggio, in ipotesi di erroneo inserimento di tali certificazioni nella busta amministrativa, non si è in presenza, dopo l’apertura dell’offerta tecnica, di un errore materiale emendabile da parte della P.A., essendo lo stesso privo del requisito della riconoscibilità, che va riferita alla commissione giudicatrice al momento della valutazione dell’offerta tecnica, non essendosi ancora proceduto all’apertura della busta amministrativa.
La correzione di detto errore materiale può avvenire, ai sensi dell’art. 101, co. 4 d.lgs. 36/2023, su istanza del concorrente, solo fino al giorno fissato per l’apertura delle buste contenenti l’offerta. Né è esperibile il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101, co. 1, lett. a-b d.lgs. cit., in relazione a una documentazione da intendersi parte dell’offerta tecnica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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