Contributo unificato più alto per i ricorsi sugli appalti, ma il G.A. può esonerare da quello cumulativo
La richiesta di un contributo unificato (artt. 13 e 14, d.P.R. n. 115/02) per i ricorsi in materia di appalti pubblici più caro rispetto a quello dei ricorsi amministrativi ordinari e da versarsi in forma multipla o cumulativa se sono presentati ricorsi incidentali o per motivi aggiunti non osta all’art. 1 Direttiva 89/665/CEE, né ai principi di effettività e di equivalenza.
Il giudice nazionale, se accerta che gli oggetti di tali ricorsi non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.
È quanto deciso dalla EU:C:2015:655 (C-61/14) del 6 ottobre 2015 (Cass. sez. trib 19432/15 contra CEDU Mogilenicki c.Polonia del 15/9/15 nella rassegna del 17).
Segnaliamo sulla questione un articolo pubblicato sul sito Diritto e Giustizia al seguente link:
http://www.dirittoegiustizia.it/news/17/0000075712/Contributo_unificato_piu_alto_
per_i_ricorsi_sugli_appalti_ma_il_G_A_puo_esonerare_da_quello_cumulativo.html
Si veda anche un breve commenbto del'avv. Gianluca Ghirigatto al seguente link:
http://www.studiolegalevis.it/legal-news/contributo-unificato-appalti
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