Costi della manodopera ed errore formale
Il T.A.R. Veneto conferma che, nelle controversie relative alle procedure ad evidenza pubblica, non bisogna affatto ricorrere alla c.d. caccia all’errore: come insegnano i principi id matrice comunitaria, infatti, la sostanza dovrebbe prevalere sulla forma tutte le volte in cui l’errore commesso si configura come materiale, ovvero viene prontamente emendato dall’offerente in sede di soccorso istruttorio o nelle giustificazioni a corredo della procedura di anomalia. Nel caso in esame, la società aveva commesso un errore nell’indicazione dei costi della manodopera, prontamente emendato però in sede di giustificazioni.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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