Discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice e limiti del sindacato giurisdizionale
Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 08 aprile 2014 n. 488 chiarisce l’ambito del sindacato giurisdizionale con riferimento alle scelte della stazione appaltante che implicano la c.d. discrezionalità tecnica: “l’infondatezza della censura con cui la ricorrente contesta il giudizio della commissione giudicatrice è correlata al fatto che, come è stato ripetutamente affermato, i provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione avente natura tecnica sono sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e non di merito, nel senso che non è consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo c.d. di tipo "forte" sulle valutazioni tecniche opinabili, che si tradurrebbe nell'esercizio da parte del giudice di un potere sostitutivo spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell'amministrazione. È ben vero che l'esercizio della discrezionalità tecnica non è di per sè idoneo a determinare l'affievolimento dei diritti soggettivi di coloro che dal provvedimento amministrativo siano eventualmente pregiudicati, ma è anche vero che il ricorso a criteri di valutazione tecnica conduce sovente ad un ventaglio di soluzioni possibili, destinato inevitabilmente a risolversi in un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità: in situazioni di tal fatta il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell'apprezzamento operato dall'amministrazione impedisce d'individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell'apprezzamento illegittimo. Con la conseguenza che compete al giudice di vagliare la correttezza dei criteri giuridici, la logicità e la coerenza del ragionamento e l'adeguatezza della motivazione con cui l'amministrazione ha supportato le proprie valutazioni tecniche. In altre parole, quando il giudizio presenta valutazioni ed apprezzamenti che presuppongono un oggettivo margine di opinabilità, il sindacato giurisdizionale, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione che si sia mantenuta entro i suddetti margini”.
dott. Matteo Acquasaliente
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