Esclusione dell’operatore economico per debiti con l’Erario
Il TAR Palermo ha affermato che la causa di esclusione dalle pubbliche gare prevista dall’art. 80, co. 4 d.lgs. 50/2016 può trovare applicazione solo ove sussistano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’operatore economico presenti debiti erariali e/o previdenziali superiori ad € 5.000; b) tali debiti siano stati accertati in modo definitivo, o con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato o mediante provvedimenti amministrativi ormai definitivi ed inoppugnabili.
Post di Alberto Antico – avvocato
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