I costi della manodopera, nei pubblici appalti

31 Ott 2026
31 Ottobre 2026

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA), Sede di Trento ha affermato che l’obbligo dell’operatore economico di corrispondere ai lavoratori la retribuzione e di sostenere i relativi oneri previdenziali deriva dall’esecuzione della specifica commessa e deve essere rappresentato nell’offerta economica nella sua effettiva consistenza economica, non essendo sufficiente dimostrare di disporre, per ragioni estranee alla gara, di risorse fiscali o patrimoniali suscettibili di essere utilizzate per ridurre l’esborso complessivo, poiché si finirebbe per far apparire ex post come sostenibile un’offerta che, considerata nella propria struttura, presenta costi superiori a quelli esposti.

Al fine di sostenere il costo della manodopera nell’ambito dell’offerta economica, l’operatore economico può operare una compensazione tra crediti fiscali e debiti contributivi nei confronti degli enti impositori, a condizione che il credito invocato costituisca un’economia interna alla specifica offerta e che risulti in modo chiaro e specifico la correlazione tra il costo per oneri previdenziali e contributivi da affrontare e la quota di credito fiscale da porre in compensazione. In assenza di tale correlazione e stima dei costi specifici, non può ritenersi sufficiente che il credito astrattamente utilizzabile sia stato certificato dall’Agenzia delle entrate. L’utilizzo di un credito edilizio in compensazione dei maggiori costi della manodopera non è idoneo a giustificare l’anomalia dell’offerta, in quanto non deriva dall’organizzazione del servizio oggetto di gara, né da una riduzione del costo unitario della manodopera, ma rappresenta una disponibilità economica propria dell’operatore economico, maturata anteriormente e al di fuori della procedura di gara di cui trattasi, perciò inidoneo a incidere sul costo della produzione lavorativa, ma esclusivamente sull’esborso finanziario cui è tenuta l’impresa.

In tema di verifica dell’anomalia dell’offerta, l’operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo del costo della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, in relazione ai risultati che la stessa consente di raggiungere, nel contesto del singolo affidamento. Non gli è consentito, invece, fare riferimento all’utile generale dell’impresa o alla complessiva situazione economica e patrimoniale della società, poiché ciò consentirebbe di presentare offerte in perdita, confidando in risorse estranee alla specifica commessa e determinerebbe un’alterazione delle condizioni di concorrenza tra gli operatori economici.

Post di Alberto Antico – avvocato

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