Il privato deve poter impugnare il rigetto della revoca di un sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, co. 1 d.lgs. 159/2011, cd. codice antimafia, nella parte in cui non include tra i provvedimenti ivi elencati quello con cui il giudice abbia rigettato l’istanza di revoca di un sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione e, per l’effetto, non prevede il potere di impugnarlo.
Il principio di parità delle armi sancito dall’art. 111 Cost. si applica anche al procedimento di prevenzione. Quest’ultimo, pur legittimamente finalizzato a sottrarre a chi ne abbia la disponibilità beni di ritenuta provenienza delittuosa, produce gravose conseguenze limitative dei diritti di proprietà e di libera iniziativa economica, e proprio per questa ragione deve assicurare una piena tutela al diritto di difesa all’interessato.
A fronte di una medesima istanza di revoca proposta dal privato, l’art. 27 del codice antimafia attribuiva al pubblico ministero soccombente la possibilità di sollecitare un giudice superiore a rivedere la decisione di revoca del primo giudice, prevedendo altresì che il sequestro mantenga provvisoriamente la propria efficacia durante il giudizio di impugnazione. Al contrario, il privato soccombente, che si fosse visto respingere l’istanza di revoca, non aveva alcuna possibilità di far valere le proprie ragioni davanti a un giudice superiore, ed era così costretto ad attendere l’adozione del provvedimento di confisca per potere nuovamente esercitare la propria facoltà di impugnazione, continuando nel frattempo a subire gli effetti del sequestro.
La previsione di un termine massimo di due anni per l’adozione della confisca a valle di un sequestro di prevenzione non vale a impedire che il sequestro possa produrre, in questo lasso di tempo, gravi danni al privato, specie quando i beni sequestrati gli siano indispensabili per l’esercizio di un’attività lavorativa o imprenditoriale.
Post di Alberto Antico – avvocato

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