Il cd. principio della causa ignota della mancata trasmissione dell’offerta di gara
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il principio della cd. causa ignota, in materia di procedure di gara telematiche, trova applicazione soltanto quando non sia possibile accertare se il mancato perfezionamento della trasmissione dell’offerta sia dipeso dalla condotta dell’operatore economico, ovvero da un malfunzionamento del sistema informatico. Non è pertanto invocabile quando le risultanze istruttorie consentano di ricostruire la sequenza degli eventi e di ricondurre all’operatore economico il mancato tempestivo completamento della procedura di presentazione dell’offerta.
Nelle procedure telematiche di affidamento, il completo caricamento e l’archiviazione sul sistema dei dati e dei documenti che compongono l’offerta non equivalgono alla sua presentazione, qualora la disciplina della piattaforma richieda l’attivazione di una specifica funzione per il perfezionamento dell’invio. I principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato non consentono di sanare il mancato perfezionamento dell’invio in violazione delle prescrizioni della lex specialis, la cui osservanza costituisce espressione del principio di legalità e presidio della par condicio dei concorrenti.
Post di Alberto Antico – avvocato

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