Calendario venatorio e misure cautelari giurisdizionali
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di appello cautelare, ha affermato che l’art. 18 l. 157/1992, laddove dispone che, nelle more della definizione del giudizio proposto avverso il calendario venatorio, in caso di accoglimento della domanda cautelare l’attività venatoria rimane consentita entro i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna Regione con l’ultimo calendario legittimamente applicato, deve essere interpretato in coerenza con il principio di corrispondenza tra la domanda di parte e la pronuncia giudiziale, sicché gli effetti della misura cautelare restano circoscritti alle sole parti del calendario oggetto di impugnazione. Il calendario venatorio, invero, costituisce un atto formalmente unico, ma concettualmente plurimo e scindibile rispetto a ciascuna specie di cui singolarmente regola tempi e modi di caccia; le censure inerenti talune specie, pertanto, devono ritenersi limitate soltanto alle stesse.
Post di Alberto Antico – avvocato

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