Il primo codice appalti e gli (innominati) “lavori integrativi”
Nel caso di specie, la Regione del Veneto riduceva un finanziamento concesso per la realizzazione di una pista ciclabile – con un appalto soggetto al d.lgs. 163/2006, cd. primo codice appalti – sul rilievo che l’appaltatore, a fronte delle richieste di chiarimenti rivoltegli dalla stessa Regione, non aveva dimostrato la natura complementare di tali lavori.
L’impresa ribatteva che non si tratterebbe di lavori complementari, bensì di lavori integrativi.
Il TAR Veneto ha risposto che il primo codice appalti non contemplava alcuna fattispecie di “lavori integrativi”.
Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per eseguire o lavori complementari (necessità impreviste e sopravvenute: art. 57, co. 5 d.lgs. 163/2006) o per svolgere lavori in variante (cause impreviste o imprevedibili: art. 132, co. 1 lett. b d.lgs. cit. e art. 161 d.P.R. 207/2010).
Post di Alberto Antico – avvocato
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