Il principio di equivalenza nei pubblici appalti

20 Giu 2026
20 Giugno 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il principio di equivalenza trova il proprio ambito di applicazione di elezione nell’ambito delle specifiche tecniche, ovvero quelle caratteristiche del prodotto che possono essere rispettate mediante l’offerta di prodotti non identici ma simili, purché soddisfino la finalità specifica richiesta. Al contrario, la carenza nell’offerta dei cd. requisiti di minima individuati dalla lex specialis si configura come mancanza di una condizione di partecipazione oggettiva ed è quindi idonea a determinare l’esclusione dalla gara, secondo le indicazioni espresse dalla stazione appaltante. L’estensione in via giurisprudenziale dell’ambito di applicazione del principio di equivalenza alle caratteristiche funzionali, contrapposte a quelle strutturali, è possibile, ma non dipende dalla natura del requisito in sé considerata, bensì dall’esistenza o no nella lex specialis dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni della P.A., che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare.

Nel caso di specie, era illegittimo l’operato della commissione di gara che, in presenza di un disciplinare che subordinava la possibilità di far luogo al criterio di equivalenza ponendo un preciso onere dichiarativo in capo all’operatore, procedeva in maniera meramente implicita a ritenere l’equivalenza del prodotto offerto dall’aggiudicataria, pur in mancanza della richiesta dichiarazione, risultando pacifico che l’offerta non possedesse le caratteristiche minimali previste dalla lex specialis.

Post di Alberto Antico – avvocato

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