Il rito super-speciale in materia di accesso agli atti con oscuramento delle offerte degli operatori economici nel terzo codice appalti

24 Ott 2024
24 Ottobre 2024

L’art. 36 d.lgs. 36/2023 afferma che nella comunicazione dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte rese accessibili ai primi cinque operatori economici in graduatoria (comma 3).

Tali decisioni sono impugnabili ai sensi dell’art. 116 c.p.a., con ricorso notificato e depositato entro 10 giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro 10 giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso (ibidem, comma 4). Questo ricorso è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all’art. 55 c.p.a.; è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro 5 giorni dall’udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie (ibidem, comma 7). Il rito e i termini così esposti si applicano anche nei giudizi di impugnazione (ibidem, comma 8).

Il TAR Sardegna ha affermato che tale rito super-speciale deve essere applicato con riferimento alle decisioni assunte dalla Stazione appaltante sulle eventuali richieste di oscuramento parziale delle offerte, formulate dagli operatori economici.

In ogni altro caso, si applica il rito in materia di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    art. 35 c. 4 let.a

    4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:

    a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;

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