Incostituzionale la legge sarda sul riuso edilizio che imponeva l’ottenimento di un punteggio minimo per l’offerta tecnica ai fini dell’ammissione alle pubbliche gare

11 Nov 2024
11 Novembre 2024

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge sarda, ai sensi della quale nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce requisito di ammissione dell’offerta tecnica il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60% del valore massimo attribuibile all’offerta tecnica stessa.

Il legislatore regionale, imponendo un inderogabile punteggio minimo dell’offerta tecnica, ha leso l’autonomia di scelta delle Stazioni appaltanti, precludendo ad esse una diversa ponderazione dei criteri di valutazione delle offerte, in contrasto con l’art. 108 d.lgs. 36/2023, sul presupposto che il codice degli appalti è adottato dallo Stato in nome della tutela della concorrenza.

La garanzia di un confronto concorrenziale effettivo necessita dell’autonomia delle Stazioni appaltanti nella valutazione caso per caso della migliore offerta. Tale autonomia – anche al fine di favorire la concorrenza – è stata rafforzata dal nuovo codice dei contratti pubblici del 2023 rispetto alle precedenti sue versioni, come è chiaramente dimostrato dalle importanti norme contenute nei primi tre articoli del codice, dedicate ai «principi generali» che regolano la contrattualità pubblica: principio del risultato (art. 1), principio della fiducia (art. 2) e principio dell’accesso al mercato (art. 3). L’autonomia delle Stazioni appaltanti, dunque, risulta potenziata: limitarla significherebbe pregiudicare la competizione tra le imprese che aspirano all’aggiudicazione del contratto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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